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Fate esaminare la vostra richiesta dai nostri specialisti.

L’assicurazione malattie è una materia complessa e complicata. Presto possono sorgere delle ambiguità o dei malintesi.

Grazie alle sue conoscenze approfondite e ai suoi interlocutori presso le casse malati, l’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie può contribuire ad eliminare le ambiguità, a risolvere i malintesi ed a correggere gli errori.

L’Ufficio di mediazione si occupa praticamente di tutte le questioni ed i problemi che possono sorgere tra gli assicurati e le casse malati. Esso è competente nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dell’assicurazione complementare come pure per le indennità giornaliere offerte dalle casse malati.

L’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie è una fondazione di diritto privato ed in questa veste è neutrale. Esaminiamo le richieste conformemente alla legge applicabile e siamo indipendenti.

Quando è competente l’Ufficio di mediazione?

L’Ufficio di mediazione è competente per i seguenti rapporti assicurativi:

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal

Ogni persona residente in Svizzera deve stipulare l’assicurazione di base presso un’assicuratore riconosciuto dalla Confederazione. Per determinate persone (p.es. i frontalieri) valgono regole speciali in merito all'obbligo assicurativo.

Assicurazione complementare secondo la LCA

La stipula di un contratto d’assicurazione complementare è facoltativa. Le assicurazioni integrative completano le prestazioni dell’assicurazione di base. Le casse malati offrono diverse assicurazioni complementari, ad esempio per gli occhiali, i denti, la medicina alternativa, le prestazioni all'estero o la copertura ospedaliera semi-privata e privata.

Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia secondo la LAMal e la LCA

La stipula di un contratto d’assicurazione d’indennità giornaliera è facoltativa. Un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia attenua le perdite di salario in caso d'incapacità lavorativa dovuta ad una malattia.

Quando non è competente l’Ufficio di mediazione?

Nei seguenti casi l’Ufficio di mediazione non è competente.

Assicurazione protezione giuridica / Avvocato

Se avete un’assicurazione protezione giuridica, dobbiamo limitarci ad una breve informazione. Se avete incaricato un avvocato, non possiamo trattare la vostra richiesta.

Decisione formale / Procedura giudiziaria

Se la cassa malattia ha già emanato una decisione formale o se la controversia è già pendente davanti ad un tribunale, una mediazione non è più possibile.

Liti con i fornitori di prestazioni

Non possiamo assistervi in caso di domande relative ad un trattamento di un fornitore di prestazioni (p.es. un medico). Questo vale anche per le richieste concernenti le pretese di responsabilità civile nei confronti dei fornitori di prestazioni.

Verifica dei premi

Le casse malati possono applicare solo i premi approvati dall’autorità di vigilanza che di conseguenza sono vincolanti. L’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie non può mettere in discussione né il loro calcolo né la loro validità.

Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia

Non possiamo verificare la riduzione dei premi accordate dai cantoni. A dipendenza del cantone o della città, esistono degli uffici di mediazione di diritto pubblico a cui potete rivolgervi.

Temi frequenti

Cambiamento di cassa malati

Per poter cambiare la cassa malati nell’ambito dell’assicurazione di base devono essere adempiuti dei requisiti ben precisi. Se uno o più di detti requisiti non sono soddisfatti, l’assicuratore precedente non accetta la disdetta dell’assicurazione.

Doppia assicurazione

Un mancato cambiamento d’assicuratore nell’ambito dell’assicurazione di base o complementare può condurre ad una doppia assicurazione. Per quanto concerne l’assicurazione di base, interveniamo presso gli assicuratori affinché la doppia assicurazione, vietata per legge, venga annullata. Nell’ambito delle assicurazioni complementari, dove una doppia assicurazione è consentita, esaminiamo le possibilità legali per ottenere l’annullamento della doppia assicurazione indesiderata con effetto retroattivo o per il prossimo termine possibile.

Affiliazione tardiva nell’ambito dell’assicurazione di base

Chi dichiara tardivamente l’adesione per l’assicurazione di base deve pagare un supplemento di premio e si assume il rischio che la cassa malati non rimborsi le prestazioni mediche fornite prima dell’adesione. In questi casi, verifichiamo se l’adesione era effettivamente tardiva e se l'importo del supplemento di premio è giustificato.

Reticenza

Al momento della stipula di un contratto d’assicurazione complementare, gli assicurati devono compilare un questionario sullo stato di salute (obbligo di dichiarazione). Se quest'ultimo non è stato compilato correttamente, l’assicuratore può recedere dal contratto a determinate condizioni e rifiutare di erogare le prestazioni. In caso di disdetta da parte dell’assicuratore, verifichiamo se le premesse per il recesso sono adempiute.

Partecipazione ai costi

Gli assicurati devono partecipare ai costi delle prestazioni mediche percepite. Nell’assicurazione di base, questa partecipazione è costituita dalla franchigia, dall’aliquota e da un contributo ai costi ospedalieri. Anche nelle assicurazioni complementari esistono delle partecipazioni ai costi. Il nostro Ufficio verifica se l’addebito di una partecipazione ai costi è corretto o spiega agli assicurati il conteggio effettuato dalla cassa malati.

Prestazioni erogate dall’assicurazione di base e dalle assicurazioni complementari

Se gli assicurati non sono d’accordo con il rifiuto d'assunzione dei costi da parte dell’assicuratore, ne verifichiamo la correttezza. Se constatiamo che il conteggio della cassa malati è corretto, spieghiamo agli assicurati le basi legali o contrattuali sulle quali si basa la decisione di rifiuto.

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